Agricoli: riduzione delle aliquote contributive

L’Inps fornisce chiarimenti in merito alle riduzioni contributive applicabili ai datori di lavoro delle aziende agricole.

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da: amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia; imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta; imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”.
Pertanto, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai agricoli, ciò che rileva, in definitiva, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro.
In proposito, l’Inps ha precisato che deve privilegiarsi “ai fini dell’inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, il principio generale secondo il quale l’inquadramento del lavoratore segue la natura dell’attività economica esercitata dall’impresa dalla quale dipende; ciò al fine di dirimere controverse questioni che erano sorte in passato riguardo alla qualificazione di quelle categorie di lavoratori che, pur svolgendo l’identica mansione, venivano inquadrati ora in un settore, ora in un altro”.
I lavoratori addetti alle attività agricole sono, dunque, considerati agricoli agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, con la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e con il riconoscimento delle tutele proprie del settore, mentre le imprese dalle quali dipendono saranno assoggettate, solo per tali operai, alla contribuzione agricola unificata.
Per concludere, l’Inps precisa che, le agevolazioni contributive (art. 9, comma 5, L. n. 67/1988) sono applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole (messaggio 14 aprile 2022, n, 1666).

METALMECCANICA CONFIMI: in scadenza la contribuzione datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda che scade il 20 aprile 2022 il primo versamento, per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016.

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto

– per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Si anticipa che

– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

Rinnovato il CCNL per i Proprietari di fabbricati – Federproprietà

  Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricat sottoscritto da Federproprietà

II CCNL decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.
Le tabelle indicate con le lettere A, B, C, D ed E riportano, con decorrenza dall’1/1/2022 le nuove retribuzioni per i vari livelli e le relative indennità.

TABELLA A – PORTIERI CON PROFILO PROFESSIONALE A1 (escluso il servizio di pulizia)

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

1. Salario minimo nazionale 1.008,00 1.044,00 1.063,00 1.095,00
       
2. Indennità supplementari:        
– per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) 0,83 0,86 0,88 0,90
– per ogni ascensore o montacarichi 2,11 2,19 2,23 2,40
– per ogni scala oltre la prima 2,68 2,78 2,83 3,00
– per ogni citofono con centralino interno 1,82 1,88 1,91 2,00
– appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento 2,39 2,47 2,51 2,70
– indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso  
– per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotis e/o porticati per superfici superiori a mq,300, per ogni 50 mq. o fraz. sup. a mq.25
– per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25
– per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
– per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione 44,44 46,05 46,88 47,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione 27,31 28,30 28,81 29,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione 15,95 16,53 16,83 17,50
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso non abitativo 2,17 2,25 2,29 2,29
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso abitativo 1,00
– Indennità intervento su ascensori (per ogni intervento): 2,40 2,48 2,52 3,00
– 2° ingresso 38,00 40,00 41,00 45,00
– ulteriori ingressi oltre il 2° 28,00 30,00 31,00 32,00
– indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio) 12,70
– permessi retributivi (anche se non fruiti) h 50 H 50 h 50 H 50
– indennità raccolta e movimentazione rifiuti 0,50
– indennità lavatura bidoni 0,50
– indennità trasposto rifiuti entro 50 m 1,00
– indennità trasporto rifiuti isola di raccolta 1,50

 

 

TABELLA B – PORTIERI CON PROFILI PROFESSIONALE A2 A3 (compreso il servizio di pulizia)

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

1. Salario minimo nazionale 1.122,00 1.163,00 1.184,00 1.200,00
       
2. Indennità supplementari:        
– per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) 0,89 0,93 0,95 0,98
– per ogni ascensore o montacarichi 2,40 2,44 2,48- 2,55
– per ogni scala oltre la prima 2,96 3,01 3,06 3,20
– per ogni citofono con centralino interno 2,40 2,44 2,44
– appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento 2,96 3,06 3,12
– indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso 3,59 3,72 3,39 3,90
– per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotys e/o porticati per superfici superiori a mq.300, per ogni 50 mq. o fraz. sup. a mq.25 2,40 2,48 2,52 2,60
– per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25 2,40 2,48 2,52 2,60
– per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
– per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione 44,44 46,05 46,88 47,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione 27,31 28,30 28,81 29,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione 15,95 16,53 16,83 17,50
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso non abitativo 2,17 2,25 2,29 2,35
– indennità ritiro e distribuzione raccomandante e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso abitativo
– Indennità intervento su ascensori:
– per ogni intervento 2,40 2,48 2,52 3,00
– 2° ingresso 38,00 40,00 41,00 45,00
– ulteriori ingressi oltre il 2° 28,00 30,00 31,00 32,00
– indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio) 12,70
– permessi retributivi (anche se non fruiti) h 50 H 50 h 50 h 50
– indennità raccolta e movimentazione rifiuti 0,50
– indennità lavatura bidoni 0,50
– indennità trasposto rifiuti entro 50 m 1,00
– indennità trasporto rifiuti isola di raccolta 1,50

TABELLA C – LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI B

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

B1 – Operalo spedalizzato 7,19 7,32 7,45 7,58 7,65
B2 – Operaio qualificato 6,83 6,95 7,08 7,21 7,30
B3 – Assistente bagnanti 6,83 6,95 7,08 7,21 7,30
B4 – Manutentore spazi a verdi 6,27 6,38 6,49 6,61 6,70
B5 – Pulitori 5,91 6,02 6,13 6,24 6,30

TABELLA D – LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

C1 – Quadri 1.803,55 1.836,01 1.869,06 1.902,70 1.950,00
C2 – Impiegato alto contenuto professionale 1.656,51 1.686,33 1.716,68 1.747,58 1.800,00
C3 – Impiegato di concetto 1.453,18 1.479,34 1.505,97 1.533,08 1.570,00
C4 – Impiegato d’ordine 1.223,43 1.245,45 1.267,87 1.290,69 1.340,00

TABELLA E – LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE D

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/4/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

D1 – Addetto servizi familiari 1.211,00 1.232,80 1.275,00

Periodo di prova
Il periodo di prova per i profili A, C e D è di 90 giorni di calendario. Per i profili B il periodo di prova è di 60 giorni.

Apprendistato
L’apprendistato è disciplinato dal DLgs n. 81/2015 ammesso per le mansioni indicate ai profili B e C

La durata massima dell’apprendistato è fissata dai 24 mesi ai 36 mesi in relazione ai profili professionali in cui devono essere inseriti.

La retribuzione dell’apprendista viene calcolata sulla retribuzione base conglobata del lavoratore qualificato:

– per la prima parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari all’80%;

– per la seconda parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari all’85%;

– per la terza parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari al 90%.

E’ ammesso apprendistato a tempo parziale sempre che l’orario di lavoro non sia inferiore alle 24 ore settimanali.

Contratti a tempo determinato
Ai contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal DLgs n. 81/2015 e successive modifiche D.L n. 87/2018 convertito in L n. 96/2018, sia per quanto riguarda la durata che per quanto riguarda le condizioni.

L’eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello.

Lavoro a tempo parziale
Ai contratti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme di cui al DLgs n. 81/2015; l’eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello.

L’orario settimanale di lavoro dovrà comunque risultare da atto scritto al momento dell’assunzione e dovrà essere compreso in una fascia da 12 a 36 ore settimanali.

Indennità raccolta e/o trasporti rifiuti/lavatura bidoni
Ai lavoratori con profili professionali A e B possono essere affidate alternativamente o congiuntamente le mansioni di raccolta rifiuti, trasporto e movimentazione dei rifiuti, lavatura dei bidoni destinati alla raccolta dei rifiuti con le seguenti indennità:

a) raccolta e confezionamento rifiuti: € 0,50 per ogni unità immobiliare;

b) lavatura bidoni: € 0,50 per ogni unità immobiliare;

c) movimentazione e trasporto dei rifiuti in prossimità dell’immobile: € 1,00 per ogni unità immobiliare;

d) movimentazione e trasporto rifiuti fino ai punti di raccolta determinati dal comune o dagli enti preposti: € 1,50 per ogni unità immobiliare.

Investimenti sostenibili 4.0: termini e modalità per la presentazione delle istanze

A partire dal 18 maggio le micro, piccole e medie imprese italiane potranno richiedere incentivi per realizzare investimenti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico, al fine di favorire la trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere. (MISE – DM 12 aprile 2022)

La misura agevolativa dispone di circa 678 milioni di euro di finanziamenti garantiti dal programma d’investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione. L’ammodernamento tecnologico delle imprese italiane viene sostenuto attraverso investimenti in progetti innovativi destinati a migliorare la sostenibilità energetica dei processi produttivi.
Di fronte al tema degli approvvigionamenti di materie prime, conseguenza della pandemia e del conflitto in Ucraina, è diventato prioritario accelerare l’utilizzo di nuove capacità tecnologie in grado di aumentare il livello di efficientamento e risparmio energetico per ridurre il costo delle bollette, continuando così a garantire la competitività e la crescita economica del Paese.
I finanziamenti sono destinati per circa 250 milioni agli investimenti da realizzare nelle regioni del Centro – Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento), mentre circa 428 milioni sono previsti per quelli nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).
Di queste risorse, una quota pari al 25% è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese.
Le imprese che richiederanno l’agevolazione non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e dovranno impegnarsi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. La procedura prevede inoltre per le PMI una prima fase dedicata alla compilazione della documentazione necessaria ai fini della richiesta dell’incentivo che verrà avviata il prossimo 4 maggio.
Gli sportelli online verranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Infortunio per prassi pericolosa: ne risponde il datore

Se nell’esercizio dell’attività lavorativa si instaura, con il consenso del preposto, una prassi contraria alle disposizioni di legge, causa di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, il datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, deve rispondere dell’infortunio occorso (Corte di Cassazione, Sentenza 11 aprile 2022, n. 13720).

La Corte d’appello territoriale ha confermato la condanna del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche.
Il predetto datore, in particolare, era ritenuto responsabile di avere tollerato la prassi, diffusa all’interno dello stabilimento lavorativo, per la quale gli operai sforniti di apposito titolo abilitativo si ponevano alla guida di carrelli elevatori.
Nel caso in esame uno degli operai alle dipendenze della società, non in possesso di titolo abilitativo e sprovvisto di formazione sull’uso dei carrelli elevatori, in un momento di pausa della lavorazione, approfittando dell’assenza momentanea del carrellista, metteva in moto il muletto per spostarlo e, premendo inavvertitamente il pedale dell’accelleratore, colpiva il piede di un altro dipendente, fermo vicino al mezzo, causandogli lesioni gravissime.
Avverso la pronuncia di condanna ha proposto ricorso per cassazione il datore, sostenendo, in particolare, di essere a capo di una struttura complessa, articolata in più cantieri, anche distanti tra loro e che, pertanto, vi fossero anche altre persone deputate alla direzione e alla vigilanza e che nei turni a squadra vi fosse almeno un carrellista abilitato.
Tali circostanze, secondo il ricorrente, dovevano indurre a concludere che non vi fosse, all’interna dell’azienda, una prassi pericolosa, peraltro tollerata dalla dirigenza.
L’accertata osservanza delle norme antinfortunistiche e la presenza di figure intermedie qualificate preposte a vigilare avrebbe, in sintesi, dovuto indurre la Corte di merito a giungere ad una sentenza di assoluzione nei confronti dello stesso datore.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto ha ritenuto provata, sulla base delle testimonianze dei dipendenti che hanno riferito sul punto, l’esistenza di una prassi pericolosa tollerata dalla dirigenza ed ha, altresì, ritenuto applicabile al caso in esame il principio secondo cui è preciso compito del datore di lavoro controllare che i preposti, nell’esercizio dei compiti di vigilanza, si attengano alle disposizioni di legge; per tale ragione, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, come nel caso in esame, con il consenso del preposto, una prassi operativa contraria alla legge, potenzialmente causa di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, il datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, deve rispondere dell’infortunio occorso.

CCNL Portieri Confedilizia: correzione errori di battitura

Siglato il 31 marzo 2022, tra CONFEDILIZIA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, il protocollo d’intesa per la correzione di errore materiale – Art. 113 e tabelle retributive di cui all’art. 134 del CCNL 26 novembre 2019 per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

Le Parti prendono atto che nell’elaborazione del testo contrattuale e delle tabelle allegate, per meri errori di battitura:
1) nell’art. 113, la misura dello scatto maturato al 31 dicembre 2003, per i lavoratori con profilo professionale B5) è stata erroneamente indicata in € 18,65, anziché in € 8,65;
2) nella Tabella A per i “Portieri con profili professionali A3)/A4)”, nella voce esplicativa dell’indennità per il ritiro di raccomandate e “pacchi” pari a 1,30 euro è stato erroneamente omesso l’avverbio “non” prima della parola ” abitativo”;
3) nella tabella delle “Indennità rifiuti”, in calce alla Tabella A-bis per i “Portieri con profili professionali A1)/A2)/A5)” la misura dell’indennità è stata erroneamente indicata in “050” anziché in 0,50 euro.

Bonus energia/gas naturale: pronti i codici tributo

Pubblicati i codici tributo per le aziende a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e per le imprese diverse da quelle a forte consumo che intendono usufruire dei contributi straordinari previsti dai decreti “Energia” (D.L. n. 17/2022 e D.L. n. 21/2022). Con la risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate ha infatti istituiti i codici che possono essere utilizzati dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione, finalizzata a garantire una parziale compensazione degli extra costi sostenuti l’acquisto di energia e gas.

In particolare, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (art. 4, D.L. n. 17/2022).
Per le imprese a forte consumo di gas naturale, invece, il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 (art. 5, D.L. n. 17/2022).
Rientrano nelle agevolazioni anche le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia e gas, per le quali il bonus è pari al 12% e al 20% rispettivamente (artt. 3 e 4, D.L. n. 21/2022).
I crediti d’imposta, in base alle condizioni indicate nelle rispettive discipline, sono utilizzati in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022.
I codici tributo da indicare nell’F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sono:
– “6961” – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
– “6962” – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
– “6963” – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
– “6964” – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Il termine del 31 dicembre 2022 si applica anche al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal decreto Sostegni-ter (Dl n. 4/2022) per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” (risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022).

ISA 2022: approvati nuovi indici

Pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14 aprile 2022, il decreto 21 marzo 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che approva nuovi 88 indici sintetici di affidabilità fiscale e gli elementi necessari per la determinazione del punteggio di affidabilità.

I nuovi indici approvati sono di competenza del periodo d’imposta 2021 e sono relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.
Restano esclusi:
– i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569;
– i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
– le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
– i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA;
– i soggetti che, nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi. Tali soggetti sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.

Punteggio di affidabilità fiscale

Sulla base degli indici approvati, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente è espresso, su una scala da 1 a 10, anche al fine di consentire l’accesso al regime premiale.
Il programma informatico realizzato dall’Agenzia delle entrate di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale segnala anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Il programma informatico consente altresì al contribuente la possibilità di indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Ulteriori attività economiche alle quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con DM 02 febbraio 2021

Per effetto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e successivi, i seguenti indici sintetici di affidabilità fiscale sono applicabili anche alle attività economiche di seguito elencate:
– ISA BD09U – applicabile anche alle attività di: fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno, codice attività 16.23.21; fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere), codice attività 16.23.22;
– ISA BD20U – applicabile anche all’attività di: presagomatura dell’acciaio per cemento armato, codice attività 24.33.03;
– ISA BD40U – applicabile anche all’attività di: fabbricazione di luminarie per feste, codice attività 27.40.02;
– ISA BG04U – applicabile anche alle attività di: gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi, codice attività 93.21.01; gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati, codice attività 93.21.02;
– ISA BG67U – applicabile anche all’attività di: attività di lavanderie self-service, codice attività 96.01.30;
– ISA BK30U – applicabile anche alle attività di: attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti, codice attività 74.90.31; attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica, codice attività 74.90.32; attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella energetica, codice attività 74.90.33.

Per effetto della soppressione di alcuni codici attività a seguito dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, i seguenti indici sintetici di affidabilità fiscale non sono più applicabili alle attività economiche di seguito elencate:
– ISA BD09U – non più applicabile all’attività di: fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia, codice attività 16.23.20;
– ISA BG04U – non più applicabile all’attività di: parchi di divertimento e parchi tematici, codice attività 93.21.00.

Decreto PNRR: prevenzione infortuni e contrasto al lavoro nero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto l’istituzione del Portale nazionale di contrasto al lavoro sommerso e l’adozione di ulteriori misure di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le disposizioni saranno approvate con il Decreto attuativo del PNRR (Comunicato 13 aprile 2022).

Con l’istituzione del Portale unico del contrasto al lavoro sommerso saranno accentrati in un’unica banca dati i risultati delle attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso esercitate dai diversi organi ispettivi.
In particolare, al fine di un’efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sulle violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato “Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso”.
Il Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso andrà a sostituire e integrare le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.
Al Portale potranno accedere gli organi ispettivi che svolgono l’attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso.
Nel Portale confluiranno i verbali ispettivi, nonché ogni altro provvedimento consequenziale alla attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi istaurati sul medesimo verbale.

Il Ministero ha reso noto, inoltre, che sempre nell’ambito del Decreto di attuazione del PNRR sono previste disposizioni per assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, sarà affidata all’INAIL la promozione di appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione, tra gli altri:
– di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
– di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
– di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
– di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la sottoscrizione di protocolli d’intesa da realizzare con aziende o grandi gruppi industriali pubblici o privati.

Scadenza domande per gli interventi 2021 all’Ente bilaterale Liguria

Scade il 30 aprile 2022 la possibilità di inviare, all’EBLIG – Ente bilaterale dell’artigianato Ligure, le domande per il contributo relativo agli interventi realizzati nel 2021

L’Ente bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria,  ha stanziato circa 300 mila euro per le imprese e i loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per gli interventi realizzati nel 2021. Le imprese e i lavoratori liguri appartengono alle seguenti categorie: Alimentazione, Artistico, Autoriparazione, Benessere, Comunicazione, Edilizia, Impianti, Legno e Arredo, Meccanica, Moda, Pubblici esercizi, Servizi e Terziario, Trasporti, Logistica e Mobilità e Turismo.
Per quanto riguarda le imprese, saranno erogati contributi:
– fino a 1.000 euro per “incremento e mantenimento occupazione”;
– 700 euro per la “maternità”
in misura percentuale per “eventi eccezionali”, “sicurezza”, “qualità e innovazione” e “riduzione premio Inail”.È stata confermata anche una misura di “incentivi a favore delle imprese colpite dal Covid-19”, per le imprese i cui titolari, soci e dipendenti siano risultati positivi al Covid-19 o sottoposti a quarantena e abbiano dovuto sospendere quindi l’attività.
Per i lavoratori dipendenti sono previsti contributi per la maternità, per la carenza dei primi tre giorni di malattia, ai quali sono stati aggiunti contributi d’iscrizione per asili nido e per scuola materna.
Le domande di contributo potranno essere presentate gratuitamente fino al 30 aprile 2022 agli sportelli dell’Ente presso le sedi territoriali di Confartigianato. Per maggiori informazioni è possibile mandare una mail a ufficiopaghe@confartigianatoimperia.it