Novità sul contratto a tempo determinato nelle Poste Italiane

Poste Italiane S.p.A. ha definito il limite del contratto a tempo determinato nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Marche, Campania e Calabria.

Poste Italiane S.p.A., con accordo del 6 settembre 2022,…

Licenziamento nullo se la forma scritta è provata per testimoni

Il licenziamento, la cui comunicazione per iscritto sia provata in via testimoniale, è nullo per difetto della forma prevista ex lege (Corte di Cassazione, Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26532).

La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato oralmente ad una lavoratrice, non avendo la società datrice provato di avere adempiuto con la forma scritta richiesta ad substantiam, e non essendo ammissibile la prova testimoniale sul punto.

Nel caso di specie la lavoratrice, inquadrata come dirigente, era stata licenziata in occasione di una riunione tenutasi nei locali aziendali, alla presenza dell’amministratore delegato e di due dipendenti; erano, tuttavia, controverse la forma scritta del recesso datoriale e la modalità della sua comunicazione.
I giudici del gravame, applicando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, osservavano a fondamento della decisione che, nelle ipotesi in cui sia contestato che al momento dell’estromissione il lavoratore abbia ricevuto la consegna di una lettera di licenziamento, tale modalità di comunicazione non può essere oggetto di prova testimoniale, tenuto conto del divieto di prova orale stabilito dall’art. 2725 c.c. su atti di cui la legge prevede la forma scritta a pena di nullità.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società.

La Suprema Corte, giudicando la sentenza impugnata conforme ai principi giurisprudenziali consolidati in materia, ha ritenuto inammissibile il ricorso.
I Giudici di legittimità hanno, in particolare, ritenuto applicabile al caso di specie il principio secondo cui ex art. 2725 cpv. c.c. non è consentita la prova testimoniale di un contratto (o di un atto unilaterale, ex art. 1324 c.c.) di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità se non nel caso indicato dall’ art. 2724 n. 3 c.c., ossia quando il documento sia andato perduto senza colpa; il detto divieto di testimonianza ne determina l’inammissibilità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado né lo stesso è superabile ex art. 421 co. 2°, prima parte, c.c., dal momento che esso, nell’attribuire al giudice del lavoro il potere di ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti (ad substantiam o ad probationem) per alcuni tipi di contratti, ma ai limiti fissati alla prova testimoniale, in via generale, dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c..
Il Collegio ha, infine, osservato che a tal fine non può supplire il documento prodotto dalla società e consistente in una lettera di licenziamento, quando di tale documento non risulta la data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore, né la data può essere quella riferita dai testi, perché in tal modo si aggirerebbe surrettiziamente il menzionato divieto di prova testimoniale ex art. 2725 cpv. c.c..
Tanto premesso, la Cassazione ha affermato che, nel caso sottoposto ad esame, non potendosi provare in via testimoniale la controversa comunicazione per iscritto del licenziamento, lo stesso deve ritenersi nullo per difetto della forma prevista ex lege, discendendo da tanto il rigetto del ricorso.

Cassa Edile Siracusa: variati i contributi

La Cassa Edile della Provincia di Siracusa comunica la variazione dei contributi in vigore dal mese di Agosto 2022.

CONTRIBUTI CASSA EDILE

AZIENDE

OPERAI

TOTALE

CASSA EDILE 1,875% 0,375% 2,25%
R.L.S.T. 0,05%      
O.P.T. 1,00% 1,05%   1,05%
Anzianità Prof. Edile 2,53%   2,53%
Quota servizio Sindacale 0,97% 0,97% 1,94%
Fondo Prepensionamenti 0,20%   0,20%
Incentivo occupazione 0,10%   0,10%
TOTALE 6,725% 1,345% 8,07%

FONDO SANITARIO

 

FONDO SANITARIO OPERAI (su un minimo di 120 ore) 0,60%
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,26%

Inps: nuove misure degli interessi e delle sanzioni civili

A meno di due mesi dall’ultimo incremento, la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è ulteriormente incrementata dello 0,75 per cento con effetto dal 14 settembre 2022. (INPS – Circolare 12 settembre 2022, n. 100).

La BCE, con la decisione di politica monetaria dell’8 settembre 2022, ha innalzato di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, a decorrere dal 14 settembre 2022, è pari all’1,25 per cento.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi.
Ecco le misure in vigore a decorrere dal 14 settembre 2022.

Tasso interessi di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti 7,25 per cento annuo
Tasso interessi di differimento del termine di versamento 7,25 per cento annuo
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi dichiarati 6,75 per cento
Sanzioni civili per evasione o denunce contributive infedeli con regolarizzazione spontanea 6,75 per cento
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze 6,75 per cento

Edilizia Industria Frosinone: erogazione E.V.R.

La Cassa Edile per la provincia di Frosinone, comunica a tutte le imprese del settore Edilizia Industria, l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. – annualità 2022

La Cassa Edile di Frosinone, con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) relativo all’anno 2022, comunica che il 1° agosto 2022 l’ANCE Frosinone e le OO.SS. Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nella Provincia di Frosinone, come previsto dal CIPL 11 aprile 2016 e dal vigente CCNL.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando i dati andamentali del triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Oltre alla verifica degli indicatori territoriali, effettuata dalle Parti Sociali, va espletata una ulteriore verifica a livello aziendale.
Ciascuna impresa, pertanto, deve procedere al raffronto su base triennale dei seguenti due parametri aziendali:

– Ore denunciate in Cassa Edile (o in alternativa, per le imprese che non abbiano operai alle proprie dipendenze, ore lavorate, come registrate sul Libro Unico del Lavoro);

– Volume d’affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Ai fini della verifica dei parametri aziendali relativa al 2022, le imprese prenderanno a riferimento i dati (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”), relativi al triennio 2021/2020/2019, confrontandolo con quello 2020/2019/2018.
Il raffronto a livello aziendale tra la media dei valori (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”) del triennio 2021/2020/2019 rispetto alla media dei valori (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”) del triennio 2020/2019/2018, determinerà una delle seguenti situazioni:

– se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014 (Tabella A);

– se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 65% del suddetto 4% (Tabella B).

-se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’E.V.R.

TABELLA A – IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI POSITIVI

E.V.R. Provinciale 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2014

OPERAI

Valori orari

IV Livello € 0,26
III Livello € 0,25
II Livello € 0,22
I Livello € 0,19

IMPIEGATI

Valori mensili

VII Livello € 65,23
VI Livello € 58,71
V Livello € 48,92
IV Livello € 45,66
III Livello € 42,40
II Livello € 38,16
I Livello € 32,61

TABELLA B – IMPRESE CON UN PARAMTERO POSITIVO

65% dell’E.V.R. Provinciale

OPERAI

Valori orari

IV Livello € 0,17
III Livello € 0,16
II Livello € 0,14
I Livello € 0,12

IMPIEGATI

Valori mensili

VII Livello € 42,40
VI Livello € 38,16
V Livello € 31,80
IV Livello € 29,68
III Livello € 27,56
II Livello € 24,80
I Livello € 21,20

Si precisa che l’E.V.R., come sopra determinato, spetta ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Pertanto, all’esito della verifica aziendale, le imprese dovranno iniziare a corrispondere ai propri dipendenti l’E.V.R. a partire dalla retribuzione di agosto 2022 (erogata a settembre 2022).
A partire dalla già menzionata mensilità di agosto 2022 ed entro il 31/12/2022, le aziende dovranno provvedere ad erogare, oltre alla quota corrente, anche le ulteriori somme maturate dai lavoratori a titolo di E.V.R. da gennaio 2022 a luglio 2022, che andranno quindi conguagliate entro fine 2022.
 In caso di interruzione del rapporto di lavoro nel periodo di vigenza dell’E.V.R., l’ultima busta paga del lavoratore dovrà contenere tutte le spettanze, anche pregresse a far data dal 1° gennaio 2022

Contributi una tantum dell’Ebac Calabria

dal mese di settembre i lavoratori delle imprese artigiane iscritti all’EBAC – Calabria, possono presentare le domande per la concessione di un contributo una tantum per il sostegno al reddito

L’’Ente bilaterale calabrese per l’artigianato – EBAC ha deliberato un bando rivolto esclusivamente ai lavoratori delle imprese artigiane per la concessione di un contributo una tantum per il sostegno al reddito per venire incontro ai rincari del settore energetico.

Il bonus è concesso nella misura “una tantum” di € 200 per i lavoratori full time e superiori al 60% di part time mentre è concesso nella misura di € 300 per tutti i lavoratori part time fino al 60%.

Le domande possono essere presentate solo attraverso gli sportelli delle ass.ni datoriali e sindacali a partire dal 5 settembre p.v. utilizzando l’apposita modulistica e fino ad esaurimento dei fondi previsti (importo complessivo stanziato euro 20.000).

I Soggetti interessati sono i lavoratori dipendenti iscritti all’EBAC Calabria, i cui datori di lavoro abbiano maturato una contribuzione ad EBNA/FSBA pari ad almeno 24 Mesi al 31/12/2021 e siano regolari anche con i versamenti dal 1 gennaio 2022.

Le erogazioni avverranno con bonifico bancario su iban del lavoratore al netto delle ritenute irpef come per legge.

Il lavoratore deve essere in forza alla data di presentazione della domanda e deve avere maturato almeno 3 mesi di contribuzione/iscrizione ebac. Inoltre, lo stesso, non deve aver superato la media di euro 1.700,00 quale netto in busta, tenendo i considerazione le buste paga relative ai mesi di Aprile e Maggio 2022. Il lavoratore deve dimostrare di avere almeno un’utenza di energia attiva a lui intestata o al coniuge.

La domanda può essere presentata esclusivamente per il tramite di una delle AADD e OOSSS socie fondatrici di EBAC Calabria, redatta su apposito modello di domanda e trasmessa per via pec dalla stessa organizzazione a ebaccalabria@pec.it., allegando il documento di identità, la busta paga relativa al mese di aprile e maggio 2022 e copia di una bolletta relativa a utenza intestata al lavoratore o al coniuge in quest’ultimo caso occorre allegare autocertificazione relativa allo stato di famiglia e residenza nella stessa abitazione.

BANDO ISI: pubblicate le regole per accedere allo sportello informatico

Pubblicato il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico” nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento da tenere da parte dell’utente, con particolare riguardo alla fase di invio della domanda online.

 

In attuazione del TU sicurezza, l’Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.
Sul portale Inail – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, deve essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici devono essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, sono pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2021, dal 26 febbraio 2022
(INAIL – Comunicato 12 settembre 2022).

Domande Bonus 200 euro lavoratori autonomi: dal 20/09 al 30/11

La domanda per il riconoscimento dell’indennità una tantum prevista a sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi (cd. “bonus 200 euro per i lavoratori autonomi”) può essere presentata a decorrere dal 20 settembre e non oltre il 30 novembre 2022 (Consiglio Nazionale CDL – Comunicato 9 settembre 2022)

La presentazione delle domande del “Bonus 200 euro lavoratori autonomi” potrà essere effettuata a decorrere dal 20 settembre 2022, ma comunque entro il termine perentorio del 30 novembre 2022, in tempo per effettuare l’invio della dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate.
La notizia diffusa dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, riprende quanto reso noto dall’ADEPP (Associazione degli enti previdenziali privati) a margine di un incontro tecnico tra le strutture delle Casse e alcuni tecnici dell’Inps in merito all’applicazione dello schema di decreto interministeriale, di attuazione dell’articolo 33 del Decreto Aiuti, che è ancora al vaglio della Corte dei Conti per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Secondo quanto previsto dallo schema del suddetto decreto interministeriale, ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato deve presentare istanza all’ente di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dallo stesso ente.
Nel caso in cui il beneficiario sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza deve essere presentata esclusivamente all’INPS, pena l’inammissibilità della domanda.
L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità, pena l’inammissibilità della stessa:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
L’ADEPP ha precisato che non ci sarà alcun click day per i professionisti. Con l’individuazione di una data perentoria per l’invio delle domande (30/11/2022) viene data la possibilità di effettuare l’autodichiarazione sul possesso del requisito del reddito con maggiore consapevolezza.
L’Associazione ha sottolineato, inoltre, che, rispetto alla platea dei beneficiari, le risorse stanziate sono sufficienti a garantire l’erogazione del bonus.

INAIL: nuovo formato JSON per l’autoliquidazione 2022/2023

L’Inail fornisce istruzioni sul nuovo formato JSON per ricevere le basi di calcolo e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni (Comunicato 8 settembre 2022).

 

Per l’autoliquidazione del premio 2022/2023, l’Inail precisa che è possibile ricevere le basi di calcolo dal servizio “Richiesta basi di calcolo” e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni tramite il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, in formato JSON.
Rispetto all’attuale (txt), il nuovo formato garantisce una migliore interazione tra i servizi online dell’Inail e i software esterni, una maggiore fruibilità nell’utilizzo e una più facile lettura.
Con lo scopo di consentire un graduale adeguamento, per la prossima autoliquidazione 2022/2023 è possibile utilizzare sia il vecchio che il nuovo formato, mentre dalla successiva, l’autoliquidazione 2023/2024, è disponibile il solo formato JSON.

Licenziato il lavoratore che usa il permesso sindacale per fini personali

9 set 2022 L’ indebita fruizione del permesso sindacale, utilizzato dal lavoratore per finalità personali, legittima il licenziamento per giusta causa (Corte di Cassazione, Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26198).

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro ad un dipendente, sulla base di contestazione che addebitava a questi l’ indebita fruizione del permesso sindacale ex art. 30, legge n. 300/1970, utilizzato per finalità personali del tutto estranee alla previsione normativa che riconosce ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’art. 19 il diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni di tali organi.

Nel caso sottoposto ad esame i Giudici di legittimità hanno, difatti, concluso per la non riconducibilità della condotta contestata alle norme del CCNL applicabile che puniscono con sanzione conservativa l’ assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, e hanno, di contro, condiviso la qualificazione giuridica della condotta del dipendente, operata dalla Corte di merito, in termini di vero e proprio abuso del diritto, venendo in rilievo, nel caso di specie, non la mera assenza ingiustificata dal lavoro, ma un comportamento del lavoratore connotato da un quid pluris, rappresentato dall’utilizzo del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali, concretatosi in una lesione del vincolo fiduciario tale da investire la generalità dei possibili futuri inadempimenti del lavoratore.